L’art. 21 del decreto Iva, pur non fornendo una definizione di fattura, elenca gli elementi essenziali che la compongono. Uno di questi elementi è l’oggetto della prestazione; a questo proposito bisogna fornire l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione. Il dettaglio delle prestazioni è un requisito richiesto dal legislatore per verificare l’inerenza dei costi per il destinatario del documento. Altri elementi essenziali sono: data di emissione; numero progressivo; denominazione o ragione sociale; nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore e del rappresentante; numero di partita Iva; dati del soggetto cessionario, committente; corrispettivi e altri dati per la determinazione della base imponibile, aliquote; ammontare dell’imposta e della base imponibile.
01 DICEMBRE 2014 / IL SOLE 24 ORE
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