Contabilità e fisco
Le esportazioni verso San Marino
Secondo la Corte di Cassazione, la non imponibilità IVA delle cessioni di beni verso San Marino non può essere negata qualora il cedente abbia unicamente omesso l'annotazione della fattura di vendita vidimata dall'Ufficio tributario sammarinese nel registro IVA fatture emesse.
Ciò nonostante, alcuni Uffici dell'Amministrazione finanziaria continuano ancora a pretendere il pagamento dell'lVA da parte dei contribuenti che non hanno rispetta totale requisito formale.
Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, sono assimilate alle operazioni di esportazione dall'art. 71, DPR 633/1 972 e, pertanto, quando l'acquirente sammarinese è un soggetto passivo lVA, beneficiano del regime di non imponibilità.
Tuttavia, affinché operi il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. B, DPR 63311972, è necessario osservare le condizioni indicate dall'art. 4, DM 24.12.1993 (ossia, dal decreto disciplinante i rapporti di scambio tra ltalia e San Marino agli effetti dell'lVA).
ln particolare, la non imponibilità IVA della cessione di, beni, presuppone che l'operatore economico italiano:
1) sia in possesso dell'esemplare della fattura restituitagli dal cessionario sammarinese, debitamente perforata con l'indicazione della data e munita del timbro a secco circolare apposto dall'Ufficio tributario di San Marino;
2) abbia allegato l'esemplare della fattura al DDT che ha scortato la merce a destinazione (di cui permane l'obbligo di emissione per i beni ceduti ad operatori sammarinesi);
3) abbia preso nota, a margine delle scritture eseguite sul registro IVA fatture emesse, dell'avvenuta restituzione dell'esemplare della fattura di vendita, appositamente perforato e vidimato;
4) abbia presentato, qualora ne sia tenuto, il modello INTRA 1-bis compilato nella sola parte fiscale.
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Reverse charge anche per le cessioni di console da gioco, tablet pc e notebook
Dal 2 maggio 2016 si applica il reverse charge (inversione contabile dell’IVA) anche alle vendite di console da gioco, tablet PC e computer portatili. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’Iva, in luogo del cedente.
La circolare 21/E dell’ Agenzia allinea l’Italia alle regole UE.
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